La suprema corte di cassazione con sentenza dell’11 settembre 2024, n. 24420 ha sancito che l’agevolazione “prima casa”, una volta conseguita, non può essere oggetto di rinuncia.
Può capitare infatti che un soggetto che abbia acquistato un primo immobile con le sopracitate agevolazioni, si appresti poi ad acquistarne un altro molto più oneroso del primo e quindi troverebbe notevole giovamento nel pagare per intero le tasse sul primo acquisto ed avere le agevolazioni nel secondo.
Questo però non è fattibile in quanto sia la corte di cassazione abbiamo detto, ma anche l’agenzia delle entrate con risoluzione 105/E del 31 ottobre 2011 è arrivata alle stesse conclusioni.
In pratica l’agevolazione “prima casa” non può essere revocata a meno che il soggetto non abbia ancora trasferito la propria residenza nell’immobile acquistato, cosa per la quale ha 18 mesi di tempo.
La suprema corte infatti ha stabilito che il rapporto tributario non può ritenersi esaurito con la stipula dell’acquisto e la dichiarazione resa in atto ma è ancora aperto e pendente fino a ché non saranno integrati tutti i presupposti normativi, in questo caso lo spostamento della residenza nei 18 mesi previsti.
Se il soggetto in questione revoca le agevolazioni prima casa nei 18 mesi, non avendo ancora spostato la residenza e facendo adeguata istanza all’agenzia delle entrate, può revocare le suddette agevolazioni e non pagherà alcuna sanzione ma soltanto gli “interessi” maturati sulla somma non incassata all’epoca dell’acquisto.
N.b Se il contribuente non ha provveduto a spostare la residenza o non ha presentato istanza all’agenzia entrare con la quale revoca la dichiarazione di intenti di cui sopra, si verifica la decadenza dell’agevolazione prima casa, con la conseguenza che dovrà pagare l’intera somma dovuta inizialmente con aggravio di interessi e sanzioni.
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Porto San Giorgio li 30/11/2024
392/1327360