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La vendita con patto di riscatto

Una vendita con patto di riscatto è un contratto di vendita in cui il venditore si riserva il diritto di riacquistare la proprietà del bene venduto entro un certo periodo di tempo. Il patto di riscatto deve essere stipulato per iscritto e deve contenere l'indicazione del prezzo di riscatto, il termine entro il quale il riscatto deve essere esercitato e le eventuali altre condizioni.

Una vendita con patto di riscatto è un contratto di vendita in cui il venditore si riserva il diritto di riacquistare la proprietà del bene venduto entro un certo periodo di tempo. Il patto di riscatto deve essere stipulato per iscritto e deve contenere l’indicazione del prezzo di riscatto, il termine entro il quale il riscatto deve essere esercitato e le eventuali altre condizioni.
In genere questo tipo di contratto viene utilizzato quando il venditore ha necessità di denaro liquido nell’immediato e gli consente di riottenere il bene venduto una volta tornato in una buona situazione di liquidità.
Il patto di riscatto deve essere necessariamente contestuale all’atto di compravendita, altrimenti patti successivi rientrerebbero in altre figure giuridiche.
Il legislatore ha stabilito che per evitare ci sia un abuso del venditore, la restituzione di un prezzo superiore a quello stipulato per la vendita è nullo per l’eccedenza.

Il termine per il riscatto per i beni immobili prevede un tempo massimo di 5 anni e nel caso le parti stabilissero un termine maggiore viene ridotto a quello legale in maniera perentoria e inderogabile.

Il venditore che voglia riscattare l’immobile deve osservare i seguenti obblighi:

  1. Rimborsare l’intero prezzo all’acquirente
  2. Rimborsare le spese ed ogni altro pagamento effettuato per la compravendita originale
  3. Rimborsare le spese per le riparazioni necessarie sostenute dall’acquirente
  4. Rimborsare le eventuali spese che abbiano aumentato il valore dell’immobile

Il compratore può decidere di vendere a sua volta l’immobile, ma anche i successivi acquirenti devono sottostare al diritto originale del venditore di riscattare l’immobile a patto che non sia trascorso il limite temporale inserito nel patto di riscatto stesso e che questo sia stato effettivamente registrato alla conservatoria dei registri immobiliari.

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Porto San Giorgio li 29/07/2023

Stefano Pallotti
392/1327360
Agente immobiliare F.I.A.I.P.  26147
Consigliere provinciale F.I.A.I.P. (Macerata-Fermo)
Consigliere regionale F.I.A.I.P. (Marche)
Delegato provinciale F.I.A.I.P. (Macerata-Fermo) contro l’abusivismo della professione
Iscritto al ruolo dei periti e degli esperti C/o camera commercio di Fermo
Iscritto all’albo dei C.T.U.( Consulenti tecnici di ufficio ) presso il tribunale di Fermo
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