La frase del titolo è sempre più ricorrente fra gli acquirenti, in quanto oramai sono pochissime le persone che possono permettersi di acquistare immobili senza mutuo bancario.
Una frase semplice, ma non cosi facile da disciplinare in un contratto preliminare di compravendita oppure in una proposta di acquisto.
Ricordiamo che sia con il preliminare, sia con la proposta di acquisto accettata, si forma un vero accordo contrattuale, con vincoli all’acquisto ed alla vendita.
Quindi non basta inserire una breve dicitura del tipo “salvo concessione mutuo” che in pratica è una frase che non tutela nessuna delle due parti.
Se infatti l’acquirente volesse liberarsi del preliminare firmato, avrebbe modo e maniera per farlo in più modi, ad esempio senza un limite temporale potrebbe far passare il tempo all’infinito, dichiarando di cercare assiduamente una banca disposta a erogargli il mutuo e invece di fatto ha già cambiato idea sull’acquisto.
Se esiste un limite temporale ma non un limite di prezzo, potrebbe richiedere una cifra non congrua alla banca, che ovviamente rifiuterebbe. ecc. ecc.
Ed è per questo che la condizione mutuo sospensiva degli effetti del contratto, andrebbe ben formulata chiarendo tempi e modi in modo ben preciso.
Ad esempio inserendo la somma necessaria da richiedere alla banca, i tempi massimi cui aspettare il mutuo pena la decadenza della proposta, l’obbligo di presentare tempestivamente la domanda ad un istituto bancario.
Infine disciplinare l’eventuale rifiuto dell’istituto di credito.
Non basta infatti che il venditore dichiari di non avere ricevuto il mutuo, ma occorre anche qui formalizzare quali comunicazioni della banca siano sufficienti e con quali modalità, per liberarsi dal preliminare.
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